TRASCRIZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
TENUTASI IL 9/6/2003 INNANZI AL DOTT. PROC. FRANCO AMADEO,
NOTAIO IN IMPERIA

N. 120079 di repertorio N. 24291 di raccolta
9/6/2003

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilatre, ed alli 9 (nove) del mese di giugno in Imperia piazza Rossini numero 6, alle ore diciotto e minuti cinquantacinque Innanzi a me Dott. Proc. FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, è comparso il signor: MARINO FIORENZO, nato a Imperia (IM) il 22 ottobre 1962 e residente a Imperia (IM), in via Lungomare Amerigo Vespucci 58/10, architetto.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso alla presenza dei testimoni e quindi agendo come mi dichiara nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell’ Associazione denominata”l’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. ONLUS di Imperia”, con sede in Imperia (IM), Via Artallo n. 151, codice fiscale
91028770088, mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta Associazione.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto segue e cioè:
ai sensi dell’articolo 10 dello statuto sociale assume la presidenza dell’assemblea il predetto signor Marino Fiorenzo, il quale constata e dà atto:
– che l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell’articolo 8 del vigente statuto in questo luogo e giorno in prima convocazione alle ore 18 (diciotto) e minuti 15 (quindici);
– che sono presenti in proprio e per delega numero 32 (trentadue) associati, su numero 36 (trentasei) associati iscritti nel libro soci e aventi diritto al voto;
– che del Consiglio Direttivo sono presenti oltre a sè medesimo quale Presidente i signori: Badallino Luciano, Catter Italo, Lombardo Natalina Annunziata quali Consiglieri, mentre risulta assente giustificato
il Consigliere Bonino Giovanna;
– che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i membri effettivi: Blotto Silvana e Laino Domenico;
– che pertanto l’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

“Modifiche integrali al vigente statuto.”

Il Presidente dell’assemblea signor Marino Fiorenzo con riguardo all’ordine del giorno propone di modificare l’attuale statuto tenuto in particolare conto le modifiche elaborate dal Consiglio Direttivo dell’A.N.F.F.A.S. Nazionale, della quale la presente Associazione è Socia a termini di Atto Costitutivo e
Statuto.
Pertanto il Presidente propone di sostituire l’attuale statuto con altro più corrispondente ai tempi ed alla
vita dell’Associazione; dopo di che viene data lettura del testo integrale del predetto Statuto.
La signora Blotto Silvana, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole a
quanto proposto dal Presidente. L’assemblea, quindi, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità

delibera

di approvare e di modificare integralmente lo Statuto associativo vigente, sostituendolo con quello proposto dal Presidente, di cui è stata data lettura, e che mi viene consegnato dal Presidente, sottoscritto per
l’inserzione dal comparente stesso e da me Notaio e che si allega, al presente atto sotto la lettera “A” quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa del comparente stesso meco Notaio consenziente.L’assemblea all’unanimità delibera inoltre di dare mandato al signor Marino Fiorenzo affinchè possa
compiere tutti gli atti e operazioni conseguenti e necessari per dare esecuzione alle delibere di cui sopra,
anche ai fini delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie. Il comparente richiede le agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, con riferimento, in particolare, all’art. 17 relativo all’esenzione da bollo e all’art. 22.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola il presidente dell’assemblea signor Marino Fiorenzo dichiara sciolta l’assemblea essendo le ore
diciannove e minuti venticinque.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, alla presenza dell’assemblea, al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio.Consta di un foglio in parte dattiloscritto da
persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su pagine tre e quanto di questa quarta.

Firmato: Marino Fiorenzo

FRANCO AMADEO Notaio.

Allegato “A” al n° 24291 di raccolta

ANFFAS
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DI IMPERIA

Titolo primo: sede, fini e risorse economiche.

ART. 1 – COSTITUZIONE
ART. 2 – SEDE
ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
ART. 3.1 – OBBLIGHI CONNESSI CON L’APPARTENENZA ALL’A.N.F.F.A.S. NAZIONALE
ART. 4 – RISORSE ECONOMICHE
Titolo secondo: soci
ART. 5 – SOCI
ART. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Titolo terzo : Organi sociali

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 7 BIS – CARICHE SOCIALI
ART. 8 – ASSEMBLEE CONVOCAZIONI
ART. 9 – ASSEMBLEE QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
ART. 10 – ASSEMBLEE: POTERI
ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONEART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO. DECADENZA DEL CONSIGLIERE
ART. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: norme amministrative

ART. 18 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
ART. 19 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 20 – SCIOGLIMENTO
ART. 21 – NORME DI RINVIO

Articolo 1 – COSTITUZIONE
È istituita “l’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. ONLUS di Imperia”. In breve denominabile anche “A.N.F.F.A.S.- ONLUS di Imperia”.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.
L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura A.N.F.F.A.S. ONLUS
come determinato nell’atto costitutivo nello Statuto dell’A.N.F.F.A.S. ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n° 1542, così come modificato in data 25-26 Novembre 2000, depositato al
n° 8177\1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Roma 1 in data 14 dicembre 2000 al numero 037166 serie 1, ed iscritto in data 16 maggio
2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n.
266\76\2001 set. 1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Articolo 2 – SEDE

L’associazione ha sede in Imperia, in via Artallo 151. L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.
La sede legale può essere trasferita solo con una delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto.
Articolo 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’
L’associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della
ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone
svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale ed alle loro famiglie affinché a tali persone
sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto
della propria dignità.
L’associazione persegue il proprio scopo, nell’ambito del riconoscimento di essere parte dell’unitaria
struttura ANFFAS e di essere Socio dell’ANFFAS Nazionale anche attraverso lo sviluppo di attività atte
a:
a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici
e privati operanti nel settore della disabilità;b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo, giudiziario ed extra giudiziario
a tutela della categoria e/o dei singoli disabili ed alle loro famiglie;
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per
ridurre l’Handicap;
d) promuovere l’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
e) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado;
f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie. assistenziali, sociali, anche in
modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale, esclusa espressamente l’attività di cui alla legge
5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni;
h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria , dei diritti umani,
sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anormalità su
base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.
Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni
immobiliari , mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore
proprio o di terzi, nonché l’alienazione di beni immobili e mobili.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente
connesse.
3.1 – OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA ALL’ANFFAS NAZIONALE
Le attività di cui art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale
rispetto a cui l’associazione riconosce la preminenza nella determinazione della modalità di attuazione
degli scopi associativi.
L’esercizio dell’attività deve essere effettuato attraverso l’utilizzazione del marchio ANFFAS, cosi come
disposto nell’art. 4 dello statuto ANFFAS Nazionale registrato il 22.2.2000 presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° RM2000C001040.
Ai fini dell’utilizzo dei marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell’ANFFAS Nazionale, dovr�
essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.
L’ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall’ANFFAS Nazionale e a certificare i bilancio nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di EURO
516.457 già pari a circa un miliardo di lire, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della
moneta.
Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi
di qualità.
Inquadrare il personale nell’ambito degli standard stabiliti dall’Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o
accreditati e secondo il CCNL ANFFAS.
L’ANFFAS locale si obbliga ad aderire all’Organismo Regionale dei Soci dell’ANFFAS Nazionale, come
previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’ANFFAS Nazionale, della propria Regione di riferimento.
L’ANFFAS locale si obbliga, nell’eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione
per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i
dell’Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell’ANFFAS Nazionale, l’esercizio delle facoltà ivi previste.

Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione e costituito da beni mobili ed immobili.
Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da: • quote sociali
• contributi dei Soci
• contributi di privati
• contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti
• contributi di organismi Internazionali
• lasciti e donazioni, anche di beni immobili
• rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali
• qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs.
460/97.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi
luogo alla ripetizione di quanto versato al l’Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che
le verrà fornito dall’ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e
identificazione delle proprie attività.
Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 – SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:
Ordinari:
sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti
di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l’attività dell’Associazione è rivolta, in numero non
superiore a tre per ogni disabile. La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso
del disabile.
Amici:
Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un anno, i
soci Amici sono iscrivibili nel limite dei 30% dei numero complessivo degli associati stessi.
L’attività istituzionale dei Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.
Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dalla
Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto all’Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della
quota associativa.
I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell’Associazione con piena parità e non è ammessa la
temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione e ad essere informati sulle
attività della stessa.
I Soci sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.
Ad ogni Socio all’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall’ANFFAS Nazionale.
Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
L’appartenenza all’Associazione cessa: a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei
consiglieri in carica, per i seguenti casi:
– in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell’anno in
corso.
– in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare
danni morali e materiali gravi all’Associazione stessa, o per grave inadempienza agli obblighi
assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per gravi e
comprovati motivi.
Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell’Assemblea nella prima
riunione utile.
Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei suoi Organi impegnati all’attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell’ambito dei programmi approvati dall’assemblea.
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente
4) il Collegio dei Revisori dei Conti
5) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis – CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro
alle quali possono accedere anche non Soci.
L’eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.
Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e dei Regolamento e nel rispetto dell’art.
2391 cc.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che,
senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.
Articolo 8 – ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o in
altro luogo secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione, purchè in Italia.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto
previsto dalle leggi al momento vigenti, dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione
del rendiconto ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione
del bilancio preventivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando
ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più
uno dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a
mezzo lettera o altra mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro),
almeno 20 giorni prima dell’assemblea.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni
legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’Assemblea è costituita dai soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola
con il versamento della quota sociale.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno
la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – ASSEMBLEE: POTERI

L’assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente dell’Associazione:
2) definisce il numero dei membri dei Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all’art. 11;
3) elegge i membri del Consiglio direttivo;
4) delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti;
5) approva, sentito il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall’ANFFAS Nazionale;
6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di cui di norma uno iscritto all’albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti, elegge inoltre i due membri supplenti
quando le leggi vigenti lo richiedono;
7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
8) stabilisce l’importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria;
10) elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea dell’Associazione ANFFAS Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
11) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di
qualità in conformità dello schema predisposto dall’ANFFAS Nazionale.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modifiche statutarie
b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione dei patrimonio sociale secondo quanto
previsto al successivo art.20.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in
loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.
Il Presidente dell’assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché
siano previste delle votazioni.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle
votazioni.

Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in
numero dispari), tra i quali il presidente, eletti dall’Assemblea, tra i candidati soci. I membri eletti hanno il
diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Possono partecipare alle riunioni dei Consiglio i membri dei Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su
espressa chiamata del Consiglio Direttivo:
1) il Presidente dei probiviri
2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.
I membri dei Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte
consecutive.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè in Italia. Le convocazioni dei Consiglio
Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni dei Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione
e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto
espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a
Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
e successivamente all’eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore dello stesso.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell’Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui
fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.
I membri così nominati resteranno in carico fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:
1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza
2) scadenza del mandato
3) decesso 4) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti dei
consiglieri incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all’Assemblea ordinaria.

Articolo 15 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne
mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, di cui è anche componente, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario
del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di esercizio.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento
di quest’ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui
almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti quando le leggi vigenti lo richiedano, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione
di un membro effettivo.
Nella prima riunione dopo l’elezione deve essere eletto il Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere
ricoperto anche da persone non Socie.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del
Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.
In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarit�
della gestione dei fondi e accertando la regolarità dei rendiconto annuale.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni dei Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea elegge i componenti dei Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al
loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli
atti del Consiglio Direttivo e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell’Associazione.
Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra
gli organi dell’Associazione e/o tra i Soci stessi.
Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 – BILANCIO E AVANZI Di GESTIONE

L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare ali utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit�
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione nonsiano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS,
parte dell’unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è stabilita sino ai 31 dicembre 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Articolo 20 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria; l’avviso dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato con almeno 60
giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio di cui al successivo
comma occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all’ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell’Autorità di Controllo di cui all’Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96
Articolo 21 – NORME Di RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di
Enti Associativi e di ONLUS , in particolare al D.LGS. 460/97 e successive modifiche.

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