Comunicato Stampa – Nuovo Isee

COMUNICATO STAMPA
Anffas Onlus
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

NUOVO ISEE, ANFFAS ONLUS: “LE INDENNITÀ NON SONO REDDITI. I SERVIZI SONO DIRITTI”.

INDISPENSABILE MODIFICARE IL TESTO DELLA RIFORMA ISEE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: PRONTI ANCHE ALLA MOBILITAZIONE PER OTTENERLE

 

L’8 febbraio scorso è ufficialmente entrato in vigore, dopo un lungo iter, il nuovo ISEE.

Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che ha svolto una costante opera di analisi, monitoraggio e informazione su tale importante tema, continua a segnalare le criticità ancora presenti che rischiano di mettere in serio pericolo il rispetto dei diritti e le condizioni di vita di migliaia di cittadini con disabilità e loro famiglie nel nostro Paese.

Vi è il serio rischio, infatti, che il nuovo ISEE, così come riformulato, penalizzi fortemente le persone con disabilità e ciò soprattutto attraverso l’inserimento, nel calcolo dell’indicatore, degli importi derivanti dalle provvidenze economiche erogate in favore della persona con disabilità (ad esempio, l’indennità di accompagnamento).
“Il nuovo ISEE” afferma Roberto Speziale, Presidente Nazionale di Anffas Onlus “dovrebbe essere uno strumento per favorire l’equità tra i cittadini: ma come può essere equo uno strumento che considera come redditi indennità e provvidenze che già non riescono a colmare il divario esistente – anche in termini economici e di rischio povertà – tra i cittadini con e senza disabilità e che rischia di limitare l’accesso a servizi essenziali e peggiorare le condizioni di vita delle persone con disabilità?”
“Per tale motivo” continua il Presidente “Anffas Onlus ha deciso di portare all’attenzione della collettività tutta e degli interlocutori politico-istituzionali delle richieste ben precise, fondate in primo luogo sul rispetto della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, documento che è legge in Italia dal 2009”.
“Sono richieste dettagliate e soprattutto fondamentali per la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, una vita che merita pari diritti e opportunità e non continue vessazioni” conclude Speziale “È proprio per l’importanza che tali punti rivestono che siamo pronti ad una grande mobilitazione se quanto esposto non sarà accolto ed accettato da chi di competenza”.
Di seguito le richieste formulate da Anffas Onlus per le modifiche al testo della riforma ISEE

• Non computare nella condizione economica del richiedente e della sua famiglia, utile per la determinazione dell’ISEE, gli emolumenti economici ricevuti da uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare per invalidità e/o condizione di disabilità o non autosufficienza, abrogando quindi, sul punto, l’art 5 del D. L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”). E’ infatti assurdo ed infondato pensare che tali emolumenti siano una fonte di arricchimento per la famiglia.

• Eliminare dalla definizione di “prestazioni sociali agevolate”, di cui all’art. 1 del DPCM, la previsione che esse siano “limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica”. Non si può infatti limitare in base alla sola condizione economica l’accesso a servizi essenziali per la qualità di vita ed il rispetto dei diritti umani dei cittadini (come un centro diurno può essere, ad esempio, per una persona con disabilità).

• Eliminare nell’art. 6 del DPCM il rinvio al successivo art. 7 che prevede il calcolo dell’ISEE familiare, salvo straordinarie situazioni, per i minori con disabilità non autosufficienti fruitori di prestazioni socio-sanitarie, evitando così una possibile disparità tra maggiorenni con disabilità frequentanti, ad esempio, centri diurni (che per usufruire di tale servizio potrebbero dichiarare solo l’ISEE derivante dalla somma delle condizioni economiche proprie e dell’eventuale coniuge e/o figli e non dei genitori o dei fratelli) e minori con disabilità fruitori della stesso servizio per i quali si dovrebbe dichiarare una condizione economica pari a quella dell’ISEE familiare.

• Eliminare dall’articolo 2 del DPCM le previsioni (del tutto contrastanti con il dichiarato valore del nuovo calcolo dell’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni), secondo le quali rimangono comunque “salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie” e la possibilità per gli Enti Locali di selezionare, con ulteriori criteri rispetto a quello dell’ISEE, il novero dei beneficiari per l’accesso alle suddette prestazioni anche “tenendo conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”. L’ISEE è un livello essenziale delle prestazioni e di conseguenza non può essere derogato dalla legislazione regionale le cui competenze in materia non possono discostarsi dal livello già individuato se non per creare condizioni migliorative ed inoltre gli enti erogatori non possono usare dei criteri diversi ed ulteriori rispetto a quello dell’ISEE per regolamentare l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

• Introdurre direttamente nel nuovo DPCM la previsione di una o più soglie (anche calcolate in termini percentuali rispetto all’ISEE finale) al di sotto delle quali le prestazioni sociale agevolate siano sempre erogate ed a titolo gratuito.

• Eliminare dall’ “Elenco delle prestazioni sociale agevolate condizionate all’ISEE”, allegato al D.M. 8 marzo 2013 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli del’ISEE”, le prestazioni inerenti: il servizio socio – educativo scolastico e il supporto all’inserimento lavorativo. È infatti inammissibile che si possa condizionare i servizi a supporto della frequenza scolastica degli alunni con disabilità o stranieri alle condizioni economiche della famiglia dell’alunno. L’istruzione è un diritto costituzionale di tutti e non può essere negato o limitato. Ugualmente, non possono essere determinati dalle condizioni economiche i supporti a sostegno dell’inserimento lavorativo.

• Prevedere un meccanismo di indicizzazione delle spese e franchigie, che, come componenti negative, concorrono, ai sensi dell’art. 4 del DPCM, a determinare, abbassandola, la situazione reddituale finale del richiedente e sua famiglia.

• Re-Inserire nella scala di equivalenza di cui all’Allegato 1 del DPCM (con cui si individua il dividendo finale rispetto alla somma delle situazioni economiche, reddituali e patrimoniali, dei singoli componenti il nucleo familiare) la maggiorazione del dividendo pari a 0,50% per ogni componente con invalidità superiore al 66%.

Roma, 18 febbraio 2014